UNESCO - Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

Conclusa a Parigi il 17 ottobre 2003
 
La Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite 
per l'educazione, la scienza e la cultura denominata 
qui di seguito UNESCO,
 
riunitasi a Parigi dal 29 settembre al 17 ottobre 2003, 
nella sua trentaduesima sessione,

con riferimento agli strumenti internazionali esistenti in materia 
di diritti umani, in particolare alla Dichiarazione universale 
sui diritti umani del 1948, al Patto internazionale sui diritti economici, 
sociali e culturali del 1966 e al Patto internazionale sui diritti civili 
e politici del 1966,

considerando l'importanza del patrimonio culturale immateriale 
in quanto fattore principale della diversità culturale e garanzia 
di uno sviluppo duraturo, come sottolineato nella Raccomandazione 
UNESCO sulla salvaguardia della cultura tradizionale e del folclore 
del 1989, nella Dichiarazione universale dell'UNESCO 
sulla diversità culturale del 2001 e nella Dichiarazione di Istanbul
del 2002 adottata dalla Terza tavola rotonda dei Ministri della cultura,

considerando la profonda interdipendenza fra il patrimonio 
culturale immateriale e il patrimonio culturale materiale 
e i beni naturali,

riconoscendo che i processi di globalizzazione e di trasformazione 
sociale, assieme alle condizioni che questi ultimi creano 
per rinnovare il dialogo fra le comunità, creano altresì, 
alla stregua del fenomeno dell'intolleranza, gravi pericoli 
di deterioramento, scomparsa e distruzione del patrimonio 
culturale immateriale, in particolare a causa della mancanza 
di risorse per salvaguardare tali beni culturali,

consapevoli della volontà universale e delle preoccupazioni 
comuni relative alla salvaguardia del patrimonio culturale 
immateriale dell'umanità,

riconoscendo che le comunità, in modo particolare 
le comunità indigene, i gruppi e in alcuni casi gli individui, 
svolgono un ruolo importante per la salvaguardia, la manutenzione 
e il ripristino del patrimonio culturale immateriale
contribuendo in tal modo ad arricchire la diversità culturale 
e la creatività umana,

notando il considerevole impatto delle attività dell'UNESCO 
nello stabilire strumenti legislativi per la tutela del patrimonio 
culturale, in particolare la Convenzione per la tutela del patrimonio 
culturale e dei beni naturali del 1972,

notando inoltre che tuttora non esiste alcuno strumento 
per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale,

considerando che gli accordi, le raccomandazioni e le risoluzioni 
esistenti relative ai beni culturali e naturali necessitano 
di essere effettivamente arricchiti e completati per mezzo 
di nuove disposizioni relative al patrimonio culturale immateriale,

considerando il bisogno di creare una maggiore consapevolezza,
soprattutto fra le generazioni più giovani, riguardo alla rilevanza 
del patrimonio culturale immateriale e alla sua salvaguardia,

ritenendo che la comunità internazionale dovrebbe contribuire, 
assieme agli Stati contraenti, alla presente Convenzione 
per salvaguardare tale patrimonio culturale
in uno spirito di cooperazione e di assistenza reciproca,

ricordando i programmi dell'UNESCO relativi al patrimonio 
culturale immateriale, in particolare la proclamazione 
dei capolavori del patrimonio orale e immateriale dell'umanità,

considerando il rilevante ruolo del patrimonio culturale 
immateriale in quanto fattore per riavvicinare gli esseri umani 
e assicurare gli scambi e l'intesa fra di loro,

adotta la presente Convenzione il 17 ottobre 2003.
 
Sezione 1: Norme generali
Art. 1    Scopi della Convenzione
Gli scopi della presente Convenzione sono di:
     a) salvaguardare il patrimonio culturale immateriale;
     b) assicurare il rispetto per il patrimonio culturale immateriale 
          delle comunità, dei gruppi e degli individui interessati;
     c) suscitare la consapevolezza a livello locale, nazionale 
          e internazionale dell'importanza del patrimonio culturale 
          immateriale e assicurare che sia reciprocamente apprezzato;
     d) promuovere la cooperazione internazionale e il sostegno.

Art. 2

Definizioni
Ai fini della presente Convenzione,

1. per "patrimonio culturale immateriale" s'intendono le prassi, 
le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how 
- come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali 
associati agli stessi - che le comunità, i gruppi e in alcuni casi 
gli individui riconoscono in quanto parte del patrimonio culturale.
Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso 
di generazione in generazione, è costantemente ricreato 
dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente,
alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro 
un senso d'identità e di continuità, promuovendo in tal modo 
il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana.
Ai fini della presente Convenzione, si terrà conto di tale patrimonio 
culturale immateriale unicamente nella misura in cui è compatibile 
con gli strumenti esistenti in materia di diritti umani 
e con le esigenze di rispetto reciproco fra comunità, 
gruppi e individui nonché di sviluppo sostenibile.

2. Il "patrimonio culturale immateriale" definito nel paragrafo 1 
di cui sopra, si manifesta tra l'altro nei seguenti settori:
     a) tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, 
          in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale;
     b) le arti dello spettacolo;
     c) le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi;
     d) le cognizioni e le prassi relative alla natura e all’universo;
     e) l'artigianato tradizionale.

3. Per "salvaguardia" s'intendono le misure volte a garantire 
la vitalità del patrimonio culturale immateriale, ivi compresa 
l'identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, 
la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione, 
in particolare attraverso un'educazione formale e informale, 
come pure il ravvivamento dei vari aspetti del patrimonio culturale.